PARTE GENERALE

Articolo 1.   Principi generali.

  1. Il presente documento contiene le Condizioni Generali di Contratto (di seguito solo CG) destinate ad essere applicate a tutti i contratti stipulati dalla società Alfa Sistemi S.p.A., con sede legale a Udine, V.le Palmanova n. 464, C.F. e N.ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine: 01884350305 (poi “AS”); stante la diversa tipologia di prestazioni rese da AS, le presenti condizioni contengono una Parte Generale (in cui sono contenute disposizioni applicabili a tutte le tipologie contrattuali; articoli da 1 a 13) e una Parte Speciale (contenente disposizioni applicabili ad una determinata tipologia contrattuale, singolarmente indicata per Sezioni; articoli da 14 a 44). Le condizioni presenti nella parte generale si integrano con quelle presenti nella parte speciale relativa alla tipologia contrattuale di interesse e viceversa, in modo da costituire, insieme, le CG applicabili al rapporto. Le presenti CG sono pubblicate sul sito web di AS all’indirizzo www.alfasistemi.net/it/condizioni-generali/.
  2. Il Cliente, con l’accettazione dell’Offerta formulata da AS e con la sottoscrizione della stessa – come indicato anche nell’Offerta medesima – accetta il contenuto delle CG e si obbliga ad osservare quanto è in esse disposto nell’esecuzione del rapporto contrattuale instaurato con AS.
  3. Le CG prevalgono su analoghi documenti predisposti dal Cliente, salvo il caso che AS, in sede di Offerta, abbia specificamente dichiarato di non volersene avvalere o abbia accettato, per singoli casi, eventuali deroghe o previsioni difformi.
  4. Le CG, unitamente alle pattuizioni contenute nell’Offerta nonché alle pattuizioni degli altri documenti richiamati (quali, ad esempio, le Condizioni Generali Oracle per quanto concerne la tipologia contrattuale disciplinata alla Sezione I della Parte Speciale), costituiscono l’intera regolamentazione del rapporto contrattuale in essere fra AS e il Cliente; tale regolamentazione sostituisce ogni eventuale precedente accordo intercorso fra AS e il Cliente avente il medesimo oggetto.
  5. Tutti i termini e/o i periodi temporali indicati nelle presenti CG nonché, più in generale, in tutti i documenti contrattuali, sono da intendersi riferiti a giorni di calendario, salvo che sia diversamente specificato trattarsi di giorni lavorativi. Ove non diversamente indicato nell’Offerta, il termine iniziale di decorrenza del primo termine previsto nelle Offerte è dato dal momento in cui AS ha notizia dell’accettazione dell’Offerta da parte del Cliente.
  6. Il Cliente, dichiara di operare in qualità di soggetto professionale, con esclusione della qualità di Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005 che, pertanto, non trova applicazione nel rapporto contrattuale fra AS e il Cliente.
  7. Qualora il Contratto e/o ogni eventuale documento/atto ad esso inerente (ivi incluse le seguenti CG) venga redatto, oltre che in lingua italiana, anche in ulteriori lingue, prevarrà – in caso di discordanza – la versione in lingua italiana.

 

Articolo 2.   Definizioni.

  1. Nel presente documento, i termini indicati nella colonna di sinistra avranno il significato precisato nella colonna di destra:
Termine Significato
AM Indicato il Servizio di Application Maintenance
AS

 

 

E’ la società Alfa Sistemi S.p.A., con sede legale a Udine, V.le Palmanova n. 464, C.F. e N.ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine: 01884350305, P.Iva: 01884350305
Cliente E’ l’impresa, italiana o estera, che stipula un Contratto con AS
Contratto E’ il Contratto concluso fra AS ed il Cliente (in merito alla conclusione del Contratto, si veda la definizione di Offerta)
T-CSA E’ il documento recante le condizioni di utilizzo del Subscription Oracle (Transactional Cloud Services Agreement)
Go Live E’ il momento in cui una Soluzione Software viene avviata nel Sistema del Cliente nella sua versione finale
Gruppo AS Indica l’insieme di società/imprese, italiane o estere, che sono controllate direttamente e/o indirettamente da AS o comunque dalla stessa partecipate; per “controllate” si intende che la società AS detiene – direttamente o indirettamente – una partecipazione al capitale sociale di tali società/imprese in misura superiore al 50% e/o, comunque, è titolare di diritto di voto (in sede assembleare o organi similari eventualmente previsti dal diritto estero applicabile) in misura superiore al 50%; per “partecipate” si intende che la società AS detiene – direttamente o indirettamente – una partecipazione al capitale sociale di tali società/imprese in misura pari o inferiore al 50% e/o, comunque, è titolare di diritto di voto (in sede assembleare o organi similari eventualmente previsti dal diritto estero applicabile) in misura pari o inferiore al 50%;
Licenze AS Il diritto d’uso del software AS individuato nell’Offerta
Licenze Oracle Il diritto d’uso del software Oracle individuato nell’Offerta
Milestones Nell’ambito di una prestazione comportante una serie di attività funzionali al raggiungimento di un obiettivo finale, indica ciascun traguardo intermedio al quale è collegato un determinato effetto
Offerta E’ il documento con cui AS (anche per il tramite di Agenti o, comunque, soggetti a ciò incaricati) formula una proposta contrattuale al Cliente; tale Offerta, ove accettata dal Cliente (e da questi sottoscritta per accettazione in ogni sua parte) alle condizioni previste nell’Offerta stessa nonché nelle presenti CG, dà origine al Contratto; il momento di conclusione del Contratto viene ravvisato nel momento in cui AS ha notizia dell’accettazione del Cliente
Oracle E’ la società Oracle Italia S.r.l.
Soluzione Software E’ un sistema software realizzato da AS su specifica richiesta del Cliente e secondo le direttive dallo stesso impartite e/o finalizzato a far fronte a necessità operative del Cliente
SSS Indica il Servizio di Supporto Sistemistico
Subscription AS Indica il Contratto con cui AS attribuisce al Cliente la possibilità di uso di un determinato Software AS, mediante accesso alla piattaforma Cloud di AS, a fronte del pagamento di un canone periodico
Subscription Oracle indica il Contratto con cui AS attribuisce al Cliente la possibilità di uso di un determinato Software Oracle, mediante accesso alla piattaforma Cloud di Oracle, a fronte del pagamento di un canone periodico
T&M Indica il servizio Time and Material
TOMA è il documento recante le condizioni di licenza Oracle

 

Articolo 3   Validità delle Offerte.

  1. Le Offerte avranno validità per il periodo indicato nell’Offerta stessa. In mancanza di indicazione, la durata della validità delle Offerte è pari a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di emissione riportata sull’Offerta stessa (indipendentemente dalla data di effettiva trasmissione al Cliente e/o ricezione da parte dello stesso).
  2. Entro il termine di validità dell’Offerta, il Cliente dovrà far pervenire a AS la propria accettazione mediante sottoscrizione, in ogni sua parte incluso il rinvio alle presenti CG, dell’Offerta stessa. La incompleta sottoscrizione dell’Offerta non vale accettazione.
  3. In caso di infruttuoso decorso del termine di validità dell’Offerta, in mancanza di ricezione da parte di AS dell’accettazione del Cliente entro il termine medesimo, l’Offerta si intenderà automaticamente revocata. L’accettazione del Cliente pervenuta ad AS successivamente al termine di validità dell’Offerta potrà essere comunque valutata da AS che sarà libera di confermare la propria proposta originaria indipendentemente dalla scadenza del termine di validità della stessa comunicando tale volontà al Cliente; in tale ipotesi il Contratto si intenderà stipulato unicamente nel momento della ricezione, da parte del Cliente, di tale manifestazione di volontà di AS.

Articolo 4.   Corrispettivi e spese. Pagamento.

  1. Il Cliente si impegna a corrispondere ad AS i corrispettivi previsti dall’Offerta, ed a rimborsare le spese sostenute da AS secondo quanto stabilito nell’Offerta medesima, nonché a corrispondere ogni altra somma dovuta in forza del Contratto, ai termini ed alle condizioni stabiliti nell’Offerta. In mancanza di pattuizione contenuta nell’Offerta, il pagamento dovrà essere effettuato a 30 (trenta) giorni data fattura.
  2. In mancanza di diversa specificazione, tutti gli importi indicati nell’Offerta si intendono al netto di IVA, ove applicabile.
  3. Decorso il termine di pagamento indicato nell’Offerta (ovvero, in mancanza, il termine indicato al comma 1 del presente articolo) a carico del Cliente verranno automaticamente addebitati interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/02, senza alcuna necessità di richiesta e/o comunicazione preventiva.
  4. I pagamenti effettuati mediante titoli, cambiali, assegni, cessioni o altri mezzi non danno luogo a novazione degli originari rapporti contrattuali e sono accettati da AS con clausola salvo buon fine. Le spese di incasso, di sconto, di registrazione, ecc. di titoli o effetti rimangono a carico del Cliente.
  5. In caso di mancato tempestivo ed integrale pagamento di qualsivoglia somma (corrispettivo, spese, etc.) dovuta in forza del Contratto alle scadenze concordate, AS avrà facoltà di sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni previo avviso scritto, sino all’integrale pagamento delle somme in sofferenza e alla prestazione di idonee garanzie per le prestazioni future.
  6. In nessun caso il Cliente avrà facoltà di compensare gli importi dovuti ad AS in forza del Contratto con eventuali somme a qualsiasi altro titolo dovute da AS al Cliente.
  7. Il Cliente non potrà sollevare alcuna eccezione e/o pretesa nei confronti di AS ove lo stesso si trovi in mora con i pagamenti. Eventuali contestazioni non attribuiscono alcun diritto, in capo al Cliente, di ritardare e/o sospendere e/o comunque modificare le modalità di pagamento così come riportate in Offerta.

Articolo 5    Deliverables.

  1. A fronte del completo pagamento del corrispettivo da parte del Cliente, la documentazione (“Deliverables”) – ivi inclusi, a seconda del particolare tipo di incarico, rapporti, documenti su supporto cartaceo o informatico, tabelle, codici oggetto – realizzata da AS per il Cliente, sarà nella disponibilità tanto di AS quanto del Cliente.
  2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, ciascuna Parte avrà il diritto di utilizzare i Deliverables per la propria attività senza alcun obbligo di rendiconto nei confronti dell’altra Parte, fermo restando che non sarà consentito al Cliente, ed in alcun modo, trasferire a terzi ovvero rendere pubblici tali Deliverables, senza il preventivo consenso scritto di AS.
  3. Resta inteso che AS rimarrà libera di sviluppare e/o utilizzare, per se stessa o per qualsiasi terzo, ogni tipo di attività e/o materiale (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo prodotti o servizi, documentazione, rapporti, tabelle o codici) analoghi e/o concorrenti rispetto ai Deliverables. Inoltre, resta inteso tra le Parti che AS resta l’esclusiva titolare nonché l’unico soggetto libero di utilizzare tutte le metodologie, procedure, tecniche, idee e invenzioni, segreti commerciali e know-how relativi all’attività di consulenza di AS, anche se da quest’ultima sviluppati per conto del Cliente o forniti allo stesso in base al Contratto.
  4. Fatta salva diversa pattuizione, qualora in relazione all’invio di un Deliverable (di qualunque genere) sia prevista una accettazione da parte del Cliente, tale accettazione si intenderà tacitamente espressa qualora il Cliente stesso non dovesse far pervenire le proprie osservazioni contrarie entro il termine di giorni 10 (dieci) dall’invio del Deliverable In tale ipotesi, qualora all’approvazione del Deliverable sia collegata l’emissione di una fattura da parte di AS, AS potrà procedere a tale emissione anche a fronte dell’accettazione tacita ai sensi della presente disposizione.

Articolo 6   Riservatezza.

  1. Il Cliente non dovrà utilizzare e/o rivelare a terzi, per fini estranei all’esecuzione del Contratto, eventuali segreti industriali, commerciali o imprenditoriali, nonché ogni altra informazione tecnica di natura confidenziale, anche se non espressamente qualificata come tale, relativa all’attività svolta da AS e alla sua organizzazione aziendale, della quale sia venuto a conoscenza in virtù dell’esecuzione del Contratto.
  2. Con riferimento alle informazioni definite come “riservate” e fornite da una delle Parti all’altra in connessione con il presente Contratto, la Parte che riceve tali informazioni si impegna a: (i) proteggere le informazioni riservate diligentemente ed in modo appropriato ovvero in conformità con gli standard professionali applicabili; (ii) utilizzare tali informazioni riservate esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni assunte in base al presente Contratto; e (iii) a riprodurre le informazioni riservate esclusivamente se necessario, al fine di adempiere alle obbligazioni assunte in base al presente Contratto. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica alle informazioni: (i) di dominio pubblico; (ii) legittimamente note alla Parte ricevente precedentemente alla comunicazione; (iii) legittimamente già comunicate a terzi in assenza di vincolo di riservatezza; (iv) sviluppate in maniera indipendente; o (v) comunicate in ottemperanza ad obblighi di legge.  Fatto salvo quanto precede, AS si riserva il diritto di comunicare a subcontraenti o comunque a soggetti terzi le informazioni confidenziali del Cliente ai fini dell’esecuzione del Contratto; in relazione a tale diritto di comunicazione, il Cliente presta sin d’ora il proprio consenso.
  3. Il Cliente si impegna a mantenere riservato il contenuto dell’Offerta in ogni sua parte e a non divulgarne, integralmente o parzialmente, il contenuto a soggetti terzi.

Articolo 7     Garanzia e reclami. Limitazioni. Responsabilità.

  1. Salve le previsioni specificatamente previste nella Parte Speciale delle presenti CG con riferimento a ciascuna tipologia contrattuale, il presente articolo disciplina alcuni aspetti comuni a tutte le predette tipologie contrattuali.
  2. AS garantisce che ogni propria prestazione verrà svolta diligentemente ed in conformità agli standard professionali applicabili.
  3. Il Cliente si impegna a denunciare ad AS entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta (per la rivendita/vendita di licenze/subscription e per le attività relative a servizi, Sezioni I, II e IV della Parte Speciale) o entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scoperta (per le attività “chiavi in mano”, Sezione III della Parte Speciale), e salvo comunque il rispetto dei termini massimi eventualmente indicati per ciascuna tipologia contrattuale nella parte speciale, qualsiasi vizio, malfunzionamento e/o difformità riscontrato nelle prestazioni rese da AS e/o nei Deliverables rispetto ai requisiti previsti (poi, “Difformità”). Fatta comunque salva – ove più favorevole per AS – la disciplina prevista nella Parte Speciale delle presenti CG in relazione a ciascuna fattispecie contrattuale, il tempo massimo di ogni garanzia posta a carico di AS è pari a 12 (dodici) mesi dalla data in cui è stata posta in essere la prestazione di AS da cui origina la garanzia (ad esempio: consegna, svolgimento di attività, installazioni, etc.). Decorso tale periodo di 12 (dodici) mesi, ovvero il minor periodo previsto nelle clausole di cui alla Parte Speciale delle presenti CG in relazione alla specifica fattispecie contrattuale, il Cliente non potrà più vantare alcuna garanzia da parte di AS.
  4. Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave, AS avrà esclusivamente l’obbligo di fornire i mezzi idonei alla rimozione delle Difformità, senza assunzione di alcuna obbligazione di risultato e con esclusione di ogni altro tipo di rimedio legale o convenzionale, anche di natura risarcitoria (salvo quanto sotto previsto ed entro i limiti indicati); il Cliente, comunque, decade da ogni diritto di garanzia decorso il periodo indicato al precedente capoverso ovvero a seguito dell’esecuzione (con esito positivo) dei test di verifica, ove previsti.
  5. AS, salvo unicamente il caso di dolo o colpa grave, non sarà in alcun modo responsabile per, o assumerà alcuna garanzia in relazione a, beni o servizi forniti dal Cliente a qualunque soggetto terzo nonché prodotti forniti o servizi prestati da soggetti terzi e ciò indipendentemente dal fatto che tali rapporti siano collegati e/o anche solo collegabili alle prestazioni rese da AS. Con riferimento a tali prodotti o servizi di soggetti terzi il Cliente avrà a disposizione unicamente i diritti derivanti dalle garanzie offerte dai terzi medesimi e potrà attivare tali garanzie non nei confronti di AS, ma esclusivamente nei confronti dei terzi fornitori dei prodotti o servizi.
  6. Il contenuto della garanzia prevista nel presente articolo nonché negli articoli contenuti nella Parte Speciale in relazione a ciascuna tipologia contrattuale, annulla e sostituisce qualsiasi altra garanzia di fonte legale o convenzionale, e rappresenta l’unica garanzia concessa da AS in relazione al Contratto.
  7. La garanzia copre unicamente le prestazioni rese da AS nella loro configurazione originaria, incluse le eventuali personalizzazioni e dotazioni accessorie fornite da AS. Il riconoscimento della garanzia, inoltre, è subordinato all’accertamento del rispetto delle attività e delle procedure previste nei manuali di installazione consegnati al Cliente e/o comunque dalle istruzioni impartite da AS.
  8. Il Cliente rimane l’unico responsabile dell’installazione dei software, in relazione alle quali AS non svolgerà alcuna attività.
  9. In ogni caso, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, AS non sarà in alcun caso tenuta a risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per un ammontare eccedente l’importo complessivo dei corrispettivi (salvo quanto di seguito relativamente alla rivendita di licenze Oracle/subscription Oracle) pagati dal Cliente in relazione al Contratto la cui esecuzione abbia dato origine a responsabilità di AS; in caso di contratti di durata (subscription AS), per determinare il predetto limite verranno computati i corrispettivi pagati in relazione a ciascuna durata contrattuale – originaria o corrispondente a ciascun rinnovo – senza possibilità di sommare i periodi. Relativamente alla rivendita di licenze Oracle/subscription Oracle (Sezione I della Parte Speciale), il limite massimo della responsabilità di AS sarà parametrato alla differenza fra quanto pagato ad AS dal Cliente (per il caso di subscription verranno computati i corrispettivi pagati in relazione a ciascuna durata contrattuale – originaria o corrispondente a ciascun rinnovo – senza possibilità di sommare i periodi) ed il costo di acquisto delle licenze Oracle (o, per il caso di subscription Oracle, per il costo sopportato per l’ottenimento degli accessi da parte di Oracle)  da parte di AS. AS non sarà, in ogni caso, tenuta al risarcimento di danni non prevedibili all’atto della conclusione del presente Contratto nonché di danni consequenziali, indiretti, incidentali (compresi quelli connessi a fermi di produzione, perdite di dati, costi di ripristino, etc.) o connessi a perdite, ivi incluse le perdite di profitti, di opportunità di risparmio o commerciali. Parimenti, AS non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati del Cliente, qualora il Cliente non abbia effettuato, prima dell’intervento di AS, una copia di backup dell’intero archivio interessato dall’intervento.
  10. Il Cliente riconosce che AS presta i Servizi nell’interesse esclusivo del Cliente stesso. Pertanto, il Cliente manleverà e terrà indenne AS, i suoi affiliati, soci, dirigenti ed il suo Personale da qualsiasi costo, spesa, risarcimento danni e ogni altra somma a titolo di responsabilità (ivi inclusi i costi di difesa) che possa derivare da pretese avanzate da terzi in relazione allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, all’utilizzo da parte del Cliente dei Deliverables consegnati da AS, o comunque in relazione al Contratto. Quanto previsto è destinato ad applicarsi, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, in ogni circostanza, indipendentemente dalla natura o dal fondamento di eventuali azioni di responsabilità (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per comportamenti di AS o del Cliente o di soggetti terzi nonché indipendentemente dal fatto che AS fosse o meno a conoscenza della possibilità di causare il danno o la perdita).
  11. AS non potrà essere ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a caso fortuito, forza maggiore o comunque non prevedibili all’atto della conclusione del Contratto.
  12. In aggiunta a quanto precede, il Cliente decadrà da ogni Garanzia in caso di: (i) incompletezza e/o erroneità delle informazioni trasmesse ad AS e funzionali allo svolgimento delle prestazioni; (ii) mancata, ritardata, incompleta e/o non accurata risposta alle richieste di informazioni eventualmente inoltrate da AS nel corso dello svolgimento delle prestazioni; (iii) mancata tempestiva adozione delle indicazioni fornite da AS e/o mancata tempestivo ottenimento delle approvazioni/autorizzazioni necessarie per l’esecuzione delle prestazioni; (iv) mancata messa a disposizione del Personale di AS adeguati uffici, risorse, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento delle prestazioni e non espressamente previsto a carico di AS.

Articolo 8    Responsabili interni del Cliente e impegni del Cliente.

  1. Relativamente alle fattispecie contrattuali disciplinate alle Sezioni III e IV della Parte Speciale delle presenti CG, il Cliente si impegna a:
    • nominare un proprio responsabile interno (che rimarrà tale per tutto il periodo di esecuzione delle attività da parte di AS, oggetto del Contratto, salvo motivata modifica dello stesso, da comunicarsi per iscritto ad AS con un preavviso minimo di giorni 10 (dieci) che sarà il riferimento del Cliente per AS per tutti gli aspetti amministrativi e, più in generale, gestionali connessi al Contratto;
    • nominare un proprio responsabile interno (che rimarrà tale per tutto il periodo di esecuzione delle attività da parte di AS, oggetto del Contratto, salvo motivata modifica dello stesso, da comunicarsi per iscritto ad AS con un preavviso minimo di giorni 10 (dieci) avente cognizioni informatiche/tecniche e che sarà il riferimento del Cliente per AS per tutti gli aspetti tecnici connessi al Contratto.
  2. Il Cliente riconosce che tutte le comunicazioni ricevute da AS da parte di personale del Cliente o, comunque, da parte di soggetti riportanti segni distintivi del Cliente (inclusa, a titolo esemplificativo, una casella mail aziendale sul dominio del Cliente ovvero una utenza telefonica ascrivibile al Cliente) saranno valorizzate quali dichiarazioni negoziali e/o, comunque, impegnative per il Cliente stesso, indipendentemente dai poteri effettivi facenti capo al soggetto che ha inoltrato tali dichiarazioni; il Cliente, pertanto, si impegna ad effettuare un costante controllo sul proprio personale, al fine di evitare il più possibile situazioni di incolpevole affidamento in capo ad AS, impegnandosi comunque a sollevare e tenere indenne AS in ordine alle conseguenze di tali dichiarazioni.
  3. Relativamente alle fattispecie contrattuali disciplinate alle Sezioni III e IV della Parte Speciale delle presenti CG, il Cliente si impegna a garantire ad AS:
    • la fornitura di tutti gli accessi / sicurezze al sistema, al database e agli ulteriori eventuali ambienti in scopo;
    • la predisposizione di un collegamento VPN e la sua corretta gestione e funzionamento, in modo che sia possibile operare per il personale di Alfa Sistemi direttamente dai propri uffici in remoto;
    • la fornitura di tutte le informazioni necessarie al completo ed esaustivo svolgimento di qualsiasi intervento previsto;
    • la tempestiva comunicazione ad Alfa Sistemi di qualsiasi fattore contingente che possa causare variazioni, spostamenti temporali o altri effetti sull’intervento previsto;
    • la disponibilità di un collegamento a documentazione interna per tutte le attività previste (cartelle di riferimento per documentazione, cartelle condivise ecc.).

Articolo 9    Personale di AS. Subappalto

  1. Nel corso dell’esecuzione del Contratto e per n. 12 (dodici) mesi dall’ultima prestazione effettuata da AS, il Cliente si impegna a non formulare offerte di assunzione e/o collaborazione a dipendenti e/o collaboratori di AS e/o comunque di società facenti parte del Gruppo AS, né ad accettare proposte equivalenti provenienti dagli stessi ovvero a mettere in atto qualsiasi comportamento rivolto ai dipendenti e/o collaboratori che possa essere inteso come violazione dei principi civilistici a garanzia della correttezza nei rapporti tra debitore e creditore ed a tutela da atti di concorrenza sleale; la violazione di tale impegno comporta la risoluzione immediata del Contratto eventualmente ancora in essere, fermo restando l’onere a carico del Cliente di adempiere interamente a tutte le obbligazioni economiche previste dallo stesso Contratto e fatta salva ogni azione di richiesta di risarcimento danni.
  2. Il Cliente, in relazione a qualsivoglia attività dedotta in Contratto, riconosce – autorizzando espressamente AS ad un tanto – che AS potrà subappaltare in tutto o in parte l’attività medesima ad una società facente parte del Gruppo AS.

Articolo 10    Trattamento dei dati personali.

  1. AS procederà al trattamento dei dati personali dei propri Clienti in conformità alle disposizioni di legge, secondo le modalità e finalità indicate nell’informativa sulla privacy presente sul proprio sito webalfasistemi.net/it/privacy/.
  2. Il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa prevista dal Regolamento UE n. 679/2016, di averla compresa in ogni sua parte e di prestare il proprio consenso al trattamento.
  3. Il Cliente – in relazione ai dati di soggetti terzi presenti nei propri sistemi ed in relazione ai quali AS potrebbe venire a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni contrattuali – conferma di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie da parte dei soggetti titolari e autorizza, pertanto, AS a trattare i dati medesimi per le finalità di cui al Contratto.
  4. Il Cliente presta sin d’ora il proprio consenso affinché AS trasmetta tutta la documentazione contrattuale (inclusa la documentazione precontrattuale o esecutiva) ad Oracle, qualora questa ne faccia richiesta, essendo stato edotto che, in caso di richiesta da parte di Oracle, AS è vincolata a tale invio. Qualora si rendesse necessario procedere a tale invio, AS sarà libera di dare corso all’invio senza dover preavvisare il Cliente o dare allo stesso comunicazione. AS, in caso di invio, sarà libera di rimuovere ogni informazione ritenuta – a suo insindacabile giudizio e ferma la più ampia valenza del consenso prestato dal Cliente – superflua.

Articolo 11    Accettazione del Codice Etico di AS.

  1. Il Cliente dichiara di aver visionato il Codice Etico di AS, di averlo esaminato e di averne integralmente recepito il significato e il contenuto, dichiarando di accettarlo integralmente.
  2. Il Cliente si impegna a rispettare il Codice Etico di AS dichiarando di condividerne i principi e, più in generale, il contenuto dello stesso. Il Cliente si impegna a far rispettare il Codice Etico di AS al proprio personale dipendente, ai propri collaboratori e, più in generale, a tutti i soggetti terzi impiegati, a qualsivoglia titolo, nell’attività imprenditoriale svolta dal Cliente stesso.

Articolo 12    Convenzione d’Arbitrato e Foro esclusivamente competente. Controversie internazionali.

  1. Le parti convengono di far decidere tutte le controversie nascenti dal Contratto ovvero dalle presenti CG, o comunque allo stesso ricollegabili, da un collegio di tre arbitri iscritti nell’Albo degli avvocati, dei quali ciascuna parte ne dovrà nominare uno ed il terzo, che presiederà il collegio, dovrà essere scelto dalle parti d’accordo ed in caso di disaccordo dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Udine su richiesta della parte più diligente.
  2. La sede dell’arbitrato viene stabilita in Udine.
  3. Il Collegio arbitrale agirà con obiettività ed indipendenza nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di Procedura Civile e riguardanti l’arbitrato rituale. Il Collegio arbitrale dovrà decidere secondo le norme di diritto.
  4. Viene fatta salva la facoltà di AS di agire con ricorso per decreto ingiuntivo ove ne sussistano i presupposti di legge ovvero di richiedere provvedimenti d’urgenza o altri provvedimenti di natura cautelare. L’opposizione a decreto ingiuntivo dovrà essere offerta avanti al Giudice ordinario.
  5. In ogni caso in cui la controversia venisse devoluta al Giudice Ordinario, sarà esclusivamente competente il Foro di Udine, salvo che disposizioni inderogabili di legge stabiliscano una competenza esclusiva diversa.
  6. In caso di controversie di natura internazionale, la giurisdizione verrà attribuita al Giudice Italiano, Foro di Udine, che deciderà secondo il diritto sostanziale italiano, secondo le norme processuali italiane.

 

Articolo 13    Disposizioni finali.

  1. L’eventuale nullità o inefficacia di una clausola delle presenti CG o del Contratto, per qualsiasi causa questa intervenga, non determinerà l’invalidità delle CG o del Contratto nella loro interezza, né di alcuna delle altre previsioni contrattuali non direttamente collegate e/o dipendenti della clausola da considerarsi nulla e/o inefficace.
  2. La circostanza che una delle Parti non faccia in qualsiasi momento valere i diritti riconosciuti da una o più clausole delle presenti CG o dei Contratti dalle stesse regolati non può essere intesa come rinuncia a tali diritti, né può impedirle di pretendere successivamente la loro puntuale e rigorosa osservanza.
  3. Le CG, nonché il singolo Contratto dalle stesse regolato saranno disciplinati dalla Legge Italiana, intendendosi, in ogni caso, espressamente esclusa l’applicazione delle disposizioni di diritto internazionale privato e le leggi sui conflitti di leggi.
  4. Nessuna Parte del presente Contratto potrà utilizzare i segni distintivi dell’altra Parte senza avere ottenuto il preventivo consenso di quest’ultima. In ogni caso il Cliente presta fin da ora il proprio consenso all’inserimento del proprio nominativo nell’elenco dei clienti e nelle credenziali di AS. Il Cliente non potrà utilizzare i segni distintivi di Oracle, senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima.
  5. Il Cliente non potrà cedere o comunque trasferire a terzi il Contratto, la sua esecuzione o i diritti da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto di AS. Il Cliente espressamente autorizza fin d’ora AS ad avvalersi dell’opera di subcontraenti per la prestazione dei Servizi oggetto del presente Contratto. AS sarà libera di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto.
  6. Qualsiasi comunicazione inerente al Contratto dovrà esser effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o pec inviata agli indirizzi indicati nella Offerta, e sarà efficace al momento della ricezione da parte del destinatario.
  7. Nessuna delle disposizioni del presente Contratto potrà essere interpretata nel senso di rendere una delle due Parti agente o rappresentante dell’altra, ovvero nel senso di fondare una partnership o una joint venture tra le due Parti. Ciascuna delle due Parti conserva la propria indipendenza economica e gestionale.
  8. Nessuna modifica/deroga al contenuto delle presenti Condizioni Generali o alle condizioni dell’Offerta sarà ritenuta valida se non stipulata per atto scritto controfirmato da entrambe le parti.

 

PARTE SPECIALE

Nella presente Parte Speciale, verranno esposte le CG relative a determinate tipologie contrattuali (suddivise in Sezioni). Per ciascuna tipologia contrattuale, pertanto, troveranno applicazione le CG di cui alla Parte Generale nonché quelle contenute nella sezione disciplinante quella determinata tipologia contrattuale.

 

SEZIONE I

RIVENDITA DI LICENZE

Articolo 14    Oggetto. Esclusioni.

  1. La presente sezione disciplina la rivendita, da parte di AS, delle licenze Oracle.
  2. La licenza comporta il diritto del Cliente di utilizzare il software oggetto della licenza stessa, per un numero di utenti non superiore a quanto indicato in Offerta e per l’uso indicato nella documentazione d’uso del software fornita da Oracle che il Cliente dichiara di aver già ricevuto e di ben conoscere.
  3. La licenza menzionata al precedente comma 1 è comprensiva anche del servizio di manutenzione software per la durata di 12 (dodici) mesi. Alla scadenza del predetto periodo di 12 (dodici) mesi, l’eventuale rinnovo del servizio di manutenzione software, dovrà essere richiesto dal Cliente direttamente a Oracle Italia S.r.l. e sarà oggetto di contrattualizzazione direttamente fra il Cliente e Oracle Italia S.r.l. stessa. AS, in relazione a tale eventuale rinnovo e/o al mancato rinnovo, rimane del tutto estranea e il Cliente non potrà vantare alcun diritto e/o pretesa nei confronti di AS, neanche sotto il profilo della mera aspettativa. Il servizio di manutenzione software è servizio fornito direttamente da Oracle al Cliente e l’obbligazione di AS è limitata unicamente al consentire (per i primi 12 mesi) l’accesso a tale servizio (ossia a far pervenire al cliente il codice CSI di cui al successivo articolo 16), senza alcuna ulteriore obbligazione in ordine alla qualità e/o caratteristiche e/o idoneità del servizio a risolvere le eventuali problematiche riscontrate dal Cliente.
  4. Il servizio di manutenzione software consente l’accesso ai servizi Oracle Support, ossia l’organizzazione del servizio clienti Oracle esteso a tutte le linee di prodotto Oracle, che annovera oltre 7000 lavoratori dislocati in tutte le nazioni ove Oracle è presente, su tre fasce di fuso orario, in modo tale da offrire il servizio 24ore su 24, 7 giorni su 7. Il servizio Oracle Support (Software Update License & Support) offre, ai clienti che lo sottoscrivono, il diritto di accesso ai seguenti benefici su tutte le linee di prodotto:
    1. aggiornamenti di programmi, notifiche su problematiche di sicurezza e aggiornamenti tramite scrittura integrativa di codice (patch) per criticità (bug) riscontrate sui prodotti;
    2.  rilascio delle versioni aggiornate di prodotti, comprensive di: (i) migliorie generali sulle release software esistenti, (ii) migliorie di specifiche funzionalità e aggiornamenti della documentazion, (iii) nuove versioni del software stesso complete di tutte le funzionalità;
    3. assistenza, a seguito di apertura di richieste di assistenza (Service Requests), in lingua inglese 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
    4. accesso al sito My Oracle Support e alla documentazione in esso contenuta.
  5. Rimarranno ad esclusivo carico del Cliente, senza che AS assuma alcun obbligo in proposito, tutte le attività connesse all’uso del software oggetto di Licenza Oracle fra le quali, a titolo esemplificativo: attività di installazione ed attività a ciò prodromiche o conseguenti, attività di personalizzazione del software, di assistenza nella installazione/configurazione/utilizzo del software o di suoi aggiornamenti/patch, correzione di bug, formazione del personale del Cliente etc.. AS non svolgerà alcuna attività di assistenza in relazione al servizio Oracle Support o, comunque, ai servizi offerti da Oracle (anche se inclusi nel corrispettivo previsto dal Contratto).

Articolo 15     Accettazione condizioni di licenza Oracle. Condizione risolutiva. Penale.

  1. AS, unitamente all’Offerta, invierà al Cliente anche il TOMA.
  2. Il Cliente – in caso di accettazione – dovrà restituire ad AS l’Offerta controfirmata per accettazione in ogni sua parte nonché il TOMA controfirmato per accettazione.
  3. L’accettazione integrale del TOMA da parte del Cliente e il reinvio dello stesso ad AS (ovvero l’invio di conferma dell’intervenuta accettazione mediante piattaforma Oracle), costituisce condizione sospensiva rispetto ad ogni obbligo e/o prestazione posto a carico di AS. In mancanza di invio del TOMA sottoscritto, AS non sarà tenuta a nessuna prestazione, fermi restando tutti gli obblighi contrattualmente previsti a carico del Cliente (ivi incluso, fra l’altro, l’obbligo di pagare il corrispettivo). Ogni ritardo nell’esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico da parte di AS dovuto al mancato e/o ritardato invio del TOMA accettato dal Cliente, rimarrà nella esclusiva responsabilità del Cliente stesso. In tale ipotesi il Cliente non potrà avanzare nessuna pretesa nei confronti di AS, né potrà richiedere modifiche della prestazione poste a carico di AS stessa.
  4. Il mancato invio del TOMA accettato da parte del Cliente (ovvero la mancata comunicazione dell’avvenuta accettazione mediante piattaforma Oracle) entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dall’invio dell’accettazione dell’Offerta, comporterà automatica risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Cliente.

Articolo 16     Attività di AS. Modalità operative. Consegna.

  1. In caso di accettazione dell’Offerta e in caso di regolare invio del TOMA accettato dal Cliente come previsto al precedente articolo 15, AS prenderà contatto con Oracle confermando il regolare perfezionamento dell’operazione; Oracle invierà al Cliente una comunicazione a mezzo e-mail a conferma e regolarizzazione della licenza; qualora tale comunicazione venisse inviata da Oracle ad AS sarà cura di AS inoltrare la stessa senza ritardo al Cliente. In tale comunicazione Oracle indicherà il CSI (Customer Support Identifier) fornito da Oracle, mediante il quale il Cliente potrà accedere alla piattaforma Oracle per fruire del servizio di manutenzione software.
  2. Il Cliente, in caso di mancata ricezione della comunicazione contenente il CSI menzionata al precedente comma 1 entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla regolare ricezione di Offerta accettata e del TOMA da parte di AS, dovrà darne notizia ad AS entro il termine perentorio massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni; decorso tale periodo di 10 (dieci) giorni senza che alcuna segnalazione del Cliente venga ricevuta da AS, fatti salvi unicamente i casi di dolo e/o colpa grave di AS, si intenderà adempiuta l’obbligazione di consegna posta a carico di AS. L’eventuale assistenza comunque prestata da AS a favore del Cliente in caso di segnalazione ricevuta oltre il predetto termine massimo e finalizzata ad agevolare il contatto con Oracle, non potrà in alcun modo essere interpretato quale deroga o modifica tacita di quanto sopra previso, essendosi comunque da intendere pienamente adempiuta l’obbligazione di consegna posta a carico di AS.

Articolo 17    Garanzia. Decadenza.

  1. AS garantirà unicamente la conformità della licenza fornita rispetto a quanto oggetto di Offerta; inoltre, per quanto concerne il servizio di manutenzione software, AS garantirà unicamente l’effettuazione delle attività necessarie affinché Oracle invii al Cliente – con le modalità previste al precedente articolo 16 – la comunicazione contenente il codice CSI utile all’accesso al servizio.
  2. Il Cliente dovrà verificare la corrispondenza della licenza fornita rispetto a quanto oggetto di Offerta entro 8 (otto) giorni dall’avvenuta consegna. In caso di mancato invio di contestazioni entro tale termine (da considerarsi perentorio), la fornitura si intenderà regolarmente accettata dal Cliente, e conseguente, nessuna contestazione successiva potrà essere sollevata dal Cliente.
  3. Nel caso previsto dal precedente articolo 16, comma 2, il mancato inoltro della segnalazione da parte del Cliente entro il termine ivi previsto comporterà anche decadenza dalla garanzia sopra prevista.
  4. AS non assume alcuna garanzia in relazione alle prestazioni del software oggetto di licenza, alla sua idoneità rispetto alle esigenze del Cliente, alle sue qualità e/o regolarità di funzionamento, all’assenza di bug o malfunzionamenti in genere, all’incompatibilità dello stesso con i sistemi (hardware e software) del Cliente, alla assenza di violazione di diritti d’autore e/o di privativa in relazione al software, e, più in generale alle caratteristiche tecniche del software Il Cliente riconosce che la scelta della tipologia di software oggetto della licenza Oracle è stata effettuata dal Cliente stesso in via del tutto indipendente, anche per il tramite di propri consulenti, senza alcun coinvolgimento di AS o del Suo personale.

Articolo 18    Proprietà intellettuale e limitazioni d’uso.

  1. Conformemente alle Condizioni di Distribuzione in essere fra Oracle e AS, il Cliente prende atto ed accetta che Oracle o i suoi licenzianti mantengono la proprietà, anche intellettuale, relativamente ai software oggetto di Licenza Oracle. Tutti i diritti sono riservati e mediante il Contratto non viene concesso al Cliente, nemmeno in forma implicita, per acquiescenza o altrimenti, alcun diritto diverso da quelli specificamente descritti in esso.
  2. Al Cliente non è consentito:
    1. utilizzare il software oggetto di licenza Oracle per scopi e finalità estranee a quanto previsto nel Contratto (incluse le disposizioni contenute nel TOMA);
    2. rimuovere o modificare marchi, segni distintivi o informazioni relative al software di Oracle o dei suoi licenzianti;
    3. prendere o cedere in locazione o in multiproprietà il software né fornire i servizi a canone per il software a terzi (a meno che non sia diversamente permesso da Oracle nella specifica licenza del programma acquisito dal Cliente);
    4. effettuare o autorizzare il reverse engineering, disassemblaggio o decompilazione del software oggetto di licenza (il suddetto divieto include a titolo esemplificativo l’analisi delle strutture di dati o materiali analoghi prodotti dal software);
    5. divulgare i risultati di prove di valutazione o test del software senza il preventivo consenso di Oracle;
    6. intraprendere azioni tali da poter recare danno ad Oracle od al software;
    7. stipulare accordi che impongano di intraprendere azioni che siano in contrasto con quanto previsto nel Contratto, nel TOMA e nelle presenti CG;
    8. rivendere il software oggetto di licenza.

Articolo 19    Violazione di brevetti o diritti d’autore. Limitazione di responsabilità.

  1. Se un qualsiasi terzo dovesse contestare al Cliente che il software viola i diritti di proprietà intellettuale, il Cliente dovrà:
    1. notificare tempestivamente per iscritto ad AS la contestazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne ha ricevuto notizia;
    2. delegare ad Oracle, in via esclusiva, la difesa e tutte le eventuali trattative per la composizione transattiva, conferendo allo stesso tutti i poteri necessari;
    3. fornire ad AS e ad Oracle tutte le informazioni, l’opportuna assistenza.
  2. Qualora Oracle ritenga, oppure venga stabilito, che il software possa aver violato i diritti di proprietà intellettuale di un terzo, Oracle potrà, a propria scelta, modificare il software in modo che non violi più i diritti di cui sopra (mantenendo tuttavia inalterata la sua utilità o funzionalità) oppure ottenere una licenza per consentirne il legittimo utilizzo. Nel caso in cui tali alternative non siano commercialmente ragionevoli, Oracle potrà risolvere il Contratto di licenza Oracle. In tale evenienza, unicamente nell’ipotesi in cui tale risoluzione abbia a verificarsi entro i primi 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna, al Cliente verrà riconosciuta unicamente la rifusione del corrispettivo ricevuto per la licenza oltre alla quota di corrispettivo del servizio di manutenzione software non goduto a causa della risoluzione (il conteggio verrà effettuato a mesi, considerando come mese compiuto di utilizzo la frazione decorrente dal 15mo giorno di ciascun mese). Il Cliente, nei confronti di AS, non potrà vantare alcun risarcimento ulteriore.
  3. AS declina ogni responsabilità, e pertanto non provvederà ad alcun indennizzo neppure in caso di risoluzione anticipata della licenza Oracle (fermi i limiti sopra indicati), qualora il Cliente abbia modificato il software oppure qualora il Cliente abbia usato il software per scopi estranei all’utilizzo previsto nella relativa documentazione d’uso oppure qualora usi una versione del software superata se la violazione avrebbe potuto essere utilizzando una versione aggiornata e non modificata del software.
  4. AS declina ogni responsabilità, e pertanto non provvederà ad alcun indennizzo neppure in caso di risoluzione anticipata della licenza Oracle (fermi i limiti sopra indicati), per contestazioni su presunte violazioni basate su: (1) un brevetto già esistente e di cui il Cliente era a conoscenza precedentemente alla data di stipula del Contratto o (2) azioni effettuate dal Cliente stesso.
  5. Il Cliente sarà tenuto ad indennizzare AS e Oracle, qualora un terzo dovesse contestare che il software, utilizzato in combinazione con qualsiasi prodotto o servizio dal Cliente, viola i suoi diritti di proprietà intellettuale e qualora tale contestazione avrebbe potuto essere evitata utilizzando in modo esclusivo il software.
  6. Il presente articolo prevede i rimedi esclusivi in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale, con esclusione di ogni altro rimedio.

 

SEZIONE II

LICENZA D’USO DI PRODOTTI SOFTWARE.

Articolo 20     Oggetto. Esclusioni.

  1. La presente sezione disciplina la concessione, da parte di AS, della licenza d’uso, non esclusiva e non trasferibile, del software indicato nell’Offerta, corredato dalla eventuale documentazione d’uso allegata all’Offerta stessa. Il software oggetto di licenza viene fornito al Cliente nella sua versione base/standard, senza alcuna personalizzazione. Le eventuali attività di personalizzazione/adattamento, ove richieste dal Cliente, potranno formare oggetto di ulteriori contratti ai sensi della sezione III e della sezione IV delle presenti CG.
  2. La licenza comporta il diritto del Cliente di utilizzare il software oggetto della licenza stessa, senza limitazioni di carattere territoriale e per l’uso indicato; il diritto di utilizzo è di carattere personale e fa capo esclusivamente al Cliente e non è dallo stesso cedibile a soggetti terzi.
  3. La licenza menzionata al precedente comma 1 è comprensiva anche del servizio di manutenzione software per la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dall’accettazione dell’Offerta. Alla scadenza del predetto periodo di 12 (dodici) mesi il Cliente avrà facoltà di rinnovare il servizio di manutenzione alle condizioni già indicate nell’Offerta.
  4. Il servizio di manutenzione offre al Cliente la possibilità di ricevere gli eventuali aggiornamenti rilasciati da AS e di avere accesso alle eventuali versioni più recenti dell’applicazione. In mancanza di sottoscrizione del servizio di manutenzione AS non garantirà la perdurante fruibilità del software oggetto di licenza né la sua perdurante compatibilità con gli altri software/piattaforme utilizzati dal Cliente.

Articolo 21    Durata.

  1. La licenza ha carattere perpetuo e viene concessa senza limitazioni temporali.
  2. Il servizio di manutenzione ha la durata indicata al precedente articolo 20 comma 3.

Articolo 22    Garanzia. Decadenza.

  1. AS garantisce che il software oggetto di licenza non lede diritti di proprietà intellettuale e/o di privativa facenti capo a soggetti terzi e si impegna a risarcire e tenere indenne il Cliente da qualsivoglia azione dovesse essere intrapresa nei suoi confronti da terzi in relazione al software stesso e a presunti diritti dagli stessi vantati sul medesimo. Verificandosi tale ipotesi, il Cliente dovrà – a pena di decadenza della garanzia – denunciare l’instaurazione dell’azione e/o comunque il ricevimento di una comunicazione da parte del terzo entro e non oltre 8 (otto) giorni dal giorno in cui ne ha avuto (o avrebbe dovuto avere, secondo la normale diligenza) notizia. In tal caso, la difesa verrà assunta direttamente da AS, mediante i propri legali che gestiranno l’eventuale lite anche per conto del Cliente.

Articolo 23    Proprietà intellettuale e sfruttamento economico.

  1. Il Cliente prende atto e riconosce espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale sul Software oggetto di licenza, in tutto e in ogni sua parte, così come tutti i diritti di sfruttamento economico/commerciale, sono e rimangono di esclusiva proprietà di AS.
  2. Il Cliente si impegna a non porre in essere alcuna attività funzionale e/o anche solo idonea a violare i diritti di AS indicati nel precedente comma 1; a mero titolo esemplificativo, pertanto, il Cliente si impegna a non:
    • utilizzare il software oggetto di licenza per scopi e finalità estranee a quanto previsto nel Contratto e nelle presenti CG;
    • rimuovere o modificare marchi, segni distintivi o informazioni relative al software;
    • prendere o cedere in locazione o in multiproprietà il software né fornire i servizi a canone per il software a terzi;
    • effettuare o autorizzare il reverse engineering, disassemblaggio o decompilazione del software oggetto di licenza (il suddetto divieto include a titolo esemplificativo l’analisi delle strutture di dati o materiali analoghi prodotti dal software);
    • divulgare i risultati di prove di valutazione o test del software senza il preventivo consenso di AS;
    • intraprendere azioni tali da poter recare danno ad AS od al software;
    • stipulare accordi che impongano di intraprendere azioni che siano in contrasto con quanto previsto nel Contratto e nelle presenti CG;
    • rivendere il software oggetto di licenza;
    • aggirare le limitazioni tecniche e le misure tecnologiche di protezione presenti nel software;

Articolo 24   Responsabilità. Limitazioni.

  1. La scelta del software è effettuata direttamente dal Cliente; conseguentemente, il rischio dell’eventuale incompatibilità fra il software e il sistema informatico/tecnologico del Cliente rimane a carico esclusivo di quest’ultimo.
  2. AS non sarà responsabile nei confronti dei terzi per qualunque danno diretto o indiretto, incidentale o consequenziale che sia stato cagionato dall’utilizzo improprio del software e/o per un utilizzo non conforme alle indicazioni o direttive di AS sul software, oppure dovuto a negligenza, imperizia, imprudenza, azioni e/o omissioni dolose o colpevoli del Cliente o di terzi, non imputabili ad AS.
  3. AS non potrà essere ritenuto responsabile per malfunzionamenti del software, causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di proprietà del Cliente o di società selezionate dal Cliente per la somministrazione di tali servizi.
  4. AS non potrà essere ritenuta responsabile per il malfunzionamento del software a causa di non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi in dotazione del Cliente.
  5. Nel caso in cui il Cliente operasse modifiche o alterazioni di qualsiasi tipo al software, AS non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati a terzi o malfunzionamenti.

 

SEZIONE III

FORNITURA DI SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE “CHIAVI IN MANO”

Articolo 25    Oggetto. Esclusioni.

  1. La presente sezione disciplina la realizzazione, da parte di AS, di una Soluzione Software.
  2. Mediante il Servizio “Chiavi in Mano” il Cliente affida ad AS la realizzazione di una Soluzione Software rispondente a determinati requisiti previamente individuati dal Cliente e/o finalizzata offrire al Cliente determinate funzionalità informatiche dal medesimo Cliente ritenute rispondenti alle proprie necessità e/o comunque funzionali alla propria attività.
  3. Il Cliente si impegna a comunicare ad AS le specifiche esigenze che intende soddisfare mediante la realizzazione della Soluzione Software. Ricevuta tale comunicazione, prima della formulazione dell’Offerta, AS – unitamente al Cliente – effettua una preanalisi volta a definire la fattibilità della Soluzione Software richiesta e la effettiva possibilità di raggiungere i requisiti e/o implementare le funzionalità richieste. L’entità della preanalisi dipenderà dal grado di complessità della Soluzione Software richiesta.
  4. All’esito di tale preanalisi AS redigerà, con l’eventuale collaborazione del Cliente per quanto concerne gli aspetti tecnici, l’Offerta riportando analiticamente i requisiti che la Soluzione Software dovrà soddisfare, il costo del Servizio “Chiavi in Mano” e i termini di fatturazione e pagamento, le tempistiche di esecuzione dello stesso nonché, se previste, le Milestones. Nei casi di maggiore complessità, le caratteristiche tecniche del Servizio “Chiavi in Mano” potranno essere formalizzate in un documento apposito, con funzione di capitolato tecnico che verrà allegato all’Offerta.
  5. Le tempistiche indicate in Offerta non sono vincolanti per AS e assumono, nei confronti della stessa, valenza puramente indicativa, salvo che la perentorietà delle stesse sia espressamente richiesta dal Cliente in sede di Offerta.
  6. Il Servizio “Chiavi in Mano” non comprende la fornitura/licenza della tecnologia e/o della piattaforma sottostante; la fornitura/licenza di tale tecnologia/piattaforma è prerogativa del Cliente che, comunque, sarà libero di rivolgersi ad AS anche per tale attività, mediante stipula di ulteriore e diverso Contratto (ad esempio, di rivendita di licenze).
  7. Salva diversa previsione dell’Offerta, il Servizio “Chiavi in Mano” non comprende alcuna attività di monitoraggio del funzionamento della Soluzione Software, di supporto degli utenti, di successivo aggiornamento del software e similari e/o di manutenzione della Soluzione Software. Tali servizi, qualora il Cliente dovesse farne richiesta, potranno essere oggetto di autonoma e separata offerta ai sensi della successiva Sezione IV.
  8. Di norma le attività vengono svolte da remoto; qualora, per le caratteristiche dell’attività ovvero su richiesta espressa del Cliente, si rendesse necessaria la presenza in loco, il Cliente dovrà corrispondere ad AS, in aggiunta alla tariffa prevista, anche le spese di trasferta, secondo quanto pattuito in Contratto.

Articolo 26   Natura dell’obbligazione di AS. Attività del Cliente. Clausola risolutiva espressa.

  1. AS assume esclusivamente una obbligazione di mezzi, senza alcuna assunzione di responsabilità in ordine all’eventuale risultato atteso dal Cliente. In particolare, AS si obbliga esclusivamente a fornire al Cliente una Soluzione Software rispondente ai requisiti indicati in Offerta senza alcuna garanzia relativa alle ripercussioni e/o alle conseguenze attese dal Cliente in ordine al proprio ciclo produttivo e/o alla propria organizzazione e/o, più in generale, alla propria attività.
  2. Il Cliente si impegna a svolgere tutte le attività previste a proprio carico nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le tempistiche indicate in Offerta e/o nel capitolato tecnico. Tale obbligazione viene assunta dal Cliente anche in relazione ad eventuali attività connesse all’operato di soggetti terzi (ad esempio: fornitori hardware, fornitori di software, collaboratori in genere etc.).

Articolo 27    Verifiche intermedie. Go Live. Collaudo.

  1. Al raggiungimento di una milestone, AS comunicherà al Cliente il completamento della fase operativa e invierà al Cliente, a seconda dei casi, un report dell’attività svolta e dei risultati raggiunti ovvero, cumulativamente o in alternativa al predetto report, il Deliverable connesso alla Milestone
  2. In assenza di contestazioni e/o rilievi entro i successivi 10 (dieci) giorni da parte del Cliente, il report e/o il Deliverable si intenderanno accettati ad ogni effetto e, parimenti, si intenderà espressamente accettata (anche ai sensi degli articoli 1665 e 1667 c.c.) l’opera ad essi sottostante.
  3. A seguito dell’approvazione – espressa o tacita – del verbale/Deliverable connesso ad ogni Milestone, AS potrà dar corso alla fatturazione prevista in Offerta.
  4. Terminata l’attività di realizzazione della Soluzione Software, con completamento delle eventuali ulteriori Milestones di progetto, AS darà corso al Go Live, avvisando il Cliente.
  5. Entro 30 (trenta) giorni dal Go Live il Cliente dovrà comunicare ad AS eventuali malfunzionamenti della Soluzione Software ovvero eventuali difformità della stessa rispetto a quanto previsto in Offerta (ovvero nel capitolato tecnico ad essa annesso). Qualora il Cliente dovesse comunicare malfunzionamenti e/o difformità, AS interverrà con il proprio personale al fine di porre rimedio a quanto denunciato. A fronte della eliminazione del malfunzionamento/difformità, le Parti sottoscriveranno apposito verbale attestante un tanto.
  6. In assenza di comunicazioni da parte del Cliente entro il termine indicato al precedente comma, AS intenderà positivamente collaudata l’opera e, conseguentemente, la stessa si intenderà accettata integralmente dal Cliente anche ai sensi degli articoli 1665 e 1667 c.c.. In presenza di comunicazioni di malfunzionamenti/difformità – salvo quanto previsto al precedente comma – l’opera si intenderà comunque accettata ai sensi del presente comma, eccezione fatta unicamente per il contenuto del malfunzionamento/difformità denunciato.
  7. Qualora, nel corso della realizzazione della Soluzione Software, il Cliente avanzasse richiesta di modifica/implementazione della Soluzione stessa in maniera difforme rispetto a quanto previsto in Offerta (o nel capitolato tecnico eventualmente annesso), AS sarà libera di valutare tale richiesta e, in caso di accoglimento, verrà redatta ulteriore Offerta comprendente – fra l’altro – eventuale modifica delle tempistiche di esecuzione dell’originaria Soluzione Software.

Articolo 28     Responsabilità. Limitazioni di responsabilità. Esclusioni.

  1. AS sarà responsabile della conformità della Soluzione Software a quanto indicato in Offerta (inclusiva dell’eventuale capitolato tecnico).
  2. AS non assume alcuna responsabilità in relazione a malfunzionamenti della Soluzione Software dovuti o anche solo collegati o collegabili a:
    • bug, difetti e/o comunque malfunzionamenti della piattaforma/tecnologia base prescelta dal Cliente;
    • sopravvenute incompatibilità fra la Soluzione Software e altri software utilizzati dal Cliente (inclusa la piattaforma/tecnologia) anche ove connesse al rilascio di versioni più aggiornate dei software medesimi da parte dello sviluppatore;
    • attività del Cliente o di terzi, anche nel caso in cui tali attività siano state poste prima del Go Live e durante le attività di realizzazione della Soluzione Software;
    • ogni altra attività non rientrante fra le attività cui era tenuta AS in relazione al Contratto.
  3. Qualora l’attività e/o la mancata attività del Cliente dovessero comportare allungamento delle tempistiche previste in Offerta, tutti termini e/o le milestones previsti a carico di AS successivamente rispetto a tale allungamento, verranno automaticamente prorogate per un periodo pari ad una volta e mezza la durata dell’allungamento ascrivibile al Cliente e/o al terzo dallo stesso incaricato; resta inteso che, qualora tale allungamento dovesse comportare maggiori costi a carico di AS, AS sarà autorizzata a riaddebitare al Cliente tali costi, mediante inserimento degli stessi nella prima fattura utile ovvero, a discrezione di AS, mediante emissione di fattura specifica. Resta, ogni caso, impregiudicata la facoltà di AS di agire per il ristoro di tutti i danni connessi a tale ritardo.
  4. Nell’ipotesi contemplata dal precedente comma 3, qualora qualsivoglia disposizione contrattuale (ad esempio, per il caso di applicazione delle CG del Cliente ovvero per il caso di espressa previsione derogatoria alle presenti CG inserita in sede di Offerta) dovesse prevedere delle penali o similari a carico di AS per il caso di ritardo, nulla sarà dovuto da AS per nessun titolo o ragione a causa dell’allungamento delle tempistiche.
  5. Qualora il Cliente – entro il termine di garanzia e nel rispetto delle tempistiche di denuncia previsti dalle presenti CG – dovesse denunciare ad AS una presunta non conformità, AS prenderà in carico la segnalazione e analizzerà la stessa. Nel caso in cui, dall’analisi condotta, dovesse emergere una responsabilità di AS, quest’ultima sarà tenuta a eliminare la non conformità senza alcun addebito di costi a carico del Cliente. Per contro, qualora dall’attività di analisi dovesse emergere che il malfunzionamento lamentato non rientri nella Garanzia prestata da AS ovvero qualora la denuncia non sia rispettosa dei termini di prescrizione e decadenza previsti, AS – ferma la facoltà di addebitare il corrispettivo dell’analisi secondo la tariffazione prevista per la formula T&M – sottoporrà al Cliente una Offerta secondo la formula T&M (ovvero, in caso, secondo la diversa formula indicata nella successiva sezione IV reputata più opportuna) che sarà oggetto di separata e autonoma negoziazione.

Articolo 29    Codice Sorgente. Proprietà intellettuale.

  1. AS, in caso di positivo esito del collaudo ai sensi del precedente articolo 27, e a seguito del regolare pagamento da parte del Cliente delle fatture emesse da AS, consegnerà al Cliente anche il codice sorgente della Soluzione Software corredato dalla documentazione tecnica.
  2. Il Cliente avrà il diritto di modificare/implementare la Soluzione Software secondo le proprie necessità, rimanendo del tutto libero di affidare tale incarico ad AS ovvero a qualsivoglia soggetto terzo.
  3. Il Cliente, comunque, si impegna a non cedere a terzi (a qualsivoglia titolo) il codice sorgente e/o la documentazione tecnica e/o l’uso della Soluzione Software, né nella versione oggetto del Contratto con AS né nell’eventuale versione nascente dalle modifiche eventualmente operate, assumendo espressamente l’obbligo, nei confronti di AS, di destinare la Soluzione Software ad esclusivo uso interno della propria organizzazione aziendale.
  4. AS conserva in capo a sé ogni diritto connesso allo sfruttamento economico della Soluzione Software e/o comunque del Know-how connesso alla Soluzione Software nonché all’eventuale ulteriore e diverso Know-how dovesse venire sviluppato nel corso della realizzazione della Soluzione Software; parimenti, rientreranno nella esclusiva titolarità di AS le eventuali scoperte e/o invenzioni dovessero essere poste in essere nel corso dell’attività di realizzazione/implementazione della Soluzione Software per conto del Cliente.
  5. AS garantisce che la Soluzione Software non lede diritti di proprietà intellettuale e/o di privativa facenti capo a soggetti terzi e si impegna a risarcire e tenere indenne il Cliente da qualsivoglia azione dovesse essere intrapresa nei suoi confronti da terzi in relazione alla Soluzione Software e a presunti diritti dagli stessi vantati sulla Soluzione medesima. Verificandosi tale ipotesi, il Cliente dovrà – a pena di decadenza della garanzia – denunciare l’instaurazione dell’azione e/o comunque il ricevimento di una comunicazione da parte del terzo entro e non oltre 8 (otto) giorni dal giorno in cui ne ha avuto (o avrebbe dovuto avere, secondo la normale diligenza) notizia. In tal caso, la difesa verrà assunta direttamente da AS, mediante i propri legali che gestiranno l’eventuale lite anche per conto del Cliente.

 

SEZIONE IV

SERVIZI DI ASSISTENZA – CONSULENZA – SUPPORTO

Articolo 30    Oggetto.

  1. La presente sezione disciplina l’effettuazione, da parte di AS, di attività di erogazione di servizi di assistenza, di consulenza e/o di supporto mediante proprio personale qualificato, al fine di coadiuvare il personale e/o la struttura IT del Cliente nell’utilizzo di soluzioni applicative e tecnologiche di Licenza Oracle ovvero di Soluzioni Software fornite da AS secondo una qualunque delle tipologie contrattuali menzionate nelle Sezioni I, II e III della parte speciale delle presenti CG.
  2. Le attività svolte da AS sono suddivise in:
  • servizio di assistenza a chiamata Time & Material (T&M);
  • servizio di Application Maintenance Applicativo (AM);
  • servizio di Supporto Sistemistico (SSS).
  1. Tutte le attività e i servizi oggetto della presente sezione verranno svolte da AS con proprio personale dipendente, ovvero, comunque con personale la cui attività può essere legittimamente utilizzata da AS. AS non garantisce al Cliente l’impiego di una determinata risorsa, essendo tenuta unicamente a garantire lo svolgimento della attività dedotta in Contratto, indipendentemente dall’identità della risorsa impiegata. Il Cliente potrà – se lo riterrà opportuno – indicare ad AS le generalità di una specifica risorsa; in tale ipotesi AS cercherà di assecondare, per quanto possibile, la preferenza, da parte del Cliente, di coinvolgimento di determinati professionisti nello svolgimento delle prestazioni contrattuali. Tale impegno non crea alcun diritto e/o aspettativa in capo al Cliente; AS, infatti, sarà del tutto libera di assegnare all’esecuzione dei Servizi il Personale che riterrà appropriato, a suo esclusivo giudizio, nonché di modificare qualsiasi assegnazione effettuata, e ciò senza dover fornire alcuna giustificazione al Cliente.
  2. Di norma le attività vengono svolte da remoto; qualora, per le caratteristiche dell’attività ovvero su richiesta espressa del Cliente, si rendesse necessaria la presenza in loco, il Cliente dovrà corrispondere ad AS, in aggiunta alla tariffa prevista, anche le spese di trasferta, secondo quanto pattuito in Contratto.

Articolo 31             Servizio di assistenza a chiamata Time and Material (T&M).

  1. T&M è un Contratto quadro con cui AS e il Cliente fissano le condizioni economiche delle eventuali erogazioni di servizi di assistenza, consulenza e/o supporto da parte di personale AS suddivise per ciascuna figura professionale contemplata.
  2. La stipula di un Contratto T&M stante la sua natura programmatica, non costituisce fonte di obbligazioni contrattuali né attribuisce aspettative alla stipula di futuri contratti attuativi e individua soltanto le disposizioni generali cui è affidata la disciplina dei successivi accordi, emessi secondo le modalità qui di seguito previste.
  3. Ciascun Contratto T&M avrà validità dalla data di sottoscrizione sino al 31.12 del medesimo anno. E’ esclusa la rinnovazione tacita.
  4. Il Cliente che intenda, in presenza di un Contratto T&M, usufruire delle prestazioni professionali svolte da AS, dovrà inviare ad AS una richiesta scritta contenente la figura professionale richiesta e il periodo cui tale richiesta è riferita; qualora il Cliente non fosse in grado di individuare la figura professionale di riferimento, avrà cura di esporre il più dettagliatamente possibile ad AS l’esigenza sottesa alla richiesta; AS provvederà a indicare al Cliente la figura professionalmente più adeguata al soddisfare l’esigenza. Resta comunque inteso che, indipendentemente dall’intervento di AS nella scelta, la responsabilità della scelta della figura professionale di riferimento ricadrà unicamente sul Cliente.
  5. AS, ricevuta la richiesta del Cliente e verificata la disponibilità delle risorse, comunicherà al Cliente la tempistica di evasione della richiesta stessa e l’arco temporale in cui il servizio potrà essere erogato; in mancanza di riscontro scritto da parte del Cliente entro la fine del giorno lavorativo seguente all’inoltro della comunicazione di disponibilità, AS potrà liberare la risorsa ritenendo non confermato il servizio. Per contro, qualora il Cliente intendesse confermare la proposta, dovrà farlo entro il giorno lavorativo seguente alla ricezione dell’Offerta stessa. La ricezione di tale accettazione costituirà momento di perfezionamento del Contratto attuativo.

Articolo 32    Servizio di Application Maintenance (AM).

  1. Mediante il Servizio AM, AS si impegna ad offrire al Cliente un gruppo di servizi funzionali al mantenimento dello stato “as is” (ossia nello stato in cui le stesse si trovano al momento della sottoscrizione del Contratto) delle applicazioni Oracle dettagliate in Offerta, al fine di garantire la continuità delle stesse.
  2. Il Contratto di AM consente al Cliente – a fronte di un acquisto con pagamento anticipato – di poter fruire di determinati servizi definiti in Offerta.

Articolo 33    Servizio di Supporto Sistemistico (SSS).

  1. Mediante il SSS, AS si impegna a svolgere attività di presidio dell’infrastruttura tecnologica dei sistemi Oracle del Cliente, mediante una attività continuativa comprendente i servizi definiti in Offerta.

Articolo 34    Disposizioni comuni per i servizi AM e SSS.

  1. A fronte della richiesta del Cliente AS effettuerà una analisi del sistema del Cliente e delle applicazioni per le quali lo stesso intende fruire del Servizio AM ovvero del SSS al fine di verificare lo stato delle stesse e la loro funzionalità; a fronte di tale attività di analisi, qualora AS dovesse confermare la propria disponibilità, il Cliente indicherà la quantità di servizi che intende includere nel Servizio AM e/o nel servizio SSS. A fronte di tale indicazione, AS formulerà la propria Offerta.
  2. In caso di accettazione, il Cliente sarà tenuto a corrispondere il corrispettivo per i pacchetti acquistati nella misura e secondo le tempistiche indicate in Offerta; solo a fronte del pagamento del corrispettivo come sopra determinato il Cliente potrà iniziare ad utilizzare i Servizi offerti.
  3. Il Servizio AM e/o il SSS hanno la durata indicata nell’Offerta. E’ esclusa la rinnovazione tacita. Qualora, alla scadenza del Servizio AM e/o del SSS vi fossero pacchetti non utilizzati, gli stessi verranno azzerati e il Cliente non sarà più facoltizzato ad utilizzarli, convertirli in altre prestazioni, né potrà vantare alcun tipo di rimborso e/o pretesa connessa ai pacchetti non utilizzati.
  4. Per contro, qualora prima della scadenza del Servizio AM o del SSS un Cliente dovesse terminare i pacchetti acquistati (parzialmente o totalmente), il Cliente stesso potrà continuare a usufruire del Servizio AM pagando le singole prestazioni usufruite in aggiunta, in applicazione della tariffa indicata in Offerta.

Articolo 35   Servizio AM e SSS: definizione del livello di servizio di supporto a chiamata mediante help-desk.

  1. Le attività svolte da AS saranno soggette al rispetto di determinati livelli di servizio le cui modalità di cui monitoraggio e rendicontazione verranno determinati in Offerta.

Articolo 36     Responsabilità. Limitazioni di responsabilità. Esclusioni.

  1. AS – in relazione a tutte le fattispecie contrattuali disciplinate dalla presente sezione (T&M, AM, SSS) – assume esclusivamente una obbligazione di mezzi, senza alcuna assunzione di responsabilità in ordine all’eventuale risultato atteso dal Cliente. In particolare, AS si obbliga esclusivamente a fornire al Cliente il Servizio richiesto mediante impiego di risorse specializzate in relazione al Servizio richiesto dal Cliente e/o alla problematica segnalata.
  2. AS, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in relazione problematiche connesse a bug, difetti e/o comunque malfunzionamenti della piattaforma/tecnologia Oracle prescelta dal Cliente.

 

SEZIONE V

SUBSCRIPTION

Articolo 37    Oggetto. Esclusioni.

  1. La presente sezione disciplina la concessione al Cliente del diritto di utilizzare un determinato software Oracle (Subscription Oracle) o un determinato software AS (Subscription AS) mediante accesso alla piattaforma cloud messa a disposizione, rispettivamente, da Oracle o da AS a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico come determinato in Offerta.
  2. Qualora in Offerta venga specificato che il Servizio sia fruibile da un determinato numero di utenti, a ciascun utente corrisponderà una credenziale di accesso ad uso strettamente personale, non cedibile e non utilizzabile in via condivisa da una pluralità di utenti.
  3. Rimarranno ad esclusivo carico del Cliente, senza che AS assuma alcun obbligo in proposito, tutte le attività da effettuarsi sulla infrastruttura informatica del Cliente utili a consentire il collegamento alla piattaforma cloud menzionata al precedente comma 1 nonché tutte le verifiche di compatibilità fra il sistema informativo medesimo e la predetta piattaforma cloud.

Articolo 38    Subscription Oracle

  1. In caso di Subscription Oracle – in aggiunta alle ulteriori disposizioni contenute nella presente Sezione (ad eccezione dell’art. 40) nonché nella Parte generale delle presenti CG – il Contratto sarà regolato da quanto previsto nel presente articolo.
  2. AS, unitamente all’Offerta, invierà al Cliente anche il T-CSA, la cui sottoscrizione da parte del Cliente verrà effettuata tramite procedura informatica messa a disposizione da Oracle.
  3. Il Cliente – in caso di accettazione – dovrà restituire ad AS l’Offerta controfirmata per accettazione in ogni sua parte e provvedere alla sottoscrizione del T-CSA (sottoscrizione che verrà confermata ad AS direttamente dalla piattaforma Oracle).
  4. L’accettazione integrale del T-CSA da parte del Cliente e la ricezione da parte di AS della conferma di sottoscrizione da parte del Cliente, costituisce condizione sospensiva rispetto ad ogni obbligo e/o prestazione posto a carico di AS. In mancanza di conferma dell’avvenuta sottoscrizione del T-CSA sottoscritto, AS non sarà tenuta a nessuna prestazione, fermi restando tutti gli obblighi contrattualmente previsti a carico del Cliente (ivi incluso, fra l’altro, l’obbligo di pagare il corrispettivo). Ogni ritardo nell’esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico da parte di AS dovuto alla mancata e/o ritardata accettazione del T-CSA, rimarrà nella esclusiva responsabilità del Cliente stesso. In tale ipotesi il Cliente non potrà avanzare nessuna pretesa nei confronti di AS, né potrà richiedere modifiche della prestazione poste a carico di AS stessa.
  5. La mancata accettazione del T-CSA entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dall’invio dell’accettazione dell’Offerta, comporterà automatica risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Cliente.
  6. AS non svolgerà alcuna attività di manutenzione in relazione ai prodotti oggetto di Subscription Oracle (anche se inclusi nel corrispettivo previsto dal Contratto).
  7. In caso di accettazione dell’Offerta e in caso di regolare accettazione del T-CSA come previsto nel presente articolo, AS prenderà contatto con Oracle confermando il regolare perfezionamento dell’operazione.
  8. AS garantirà unicamente la conformità dei prodotti oggetto di Subscription Oracle rispetto a quanto oggetto di Offerta, con esclusione di ogni altra obbligazione.
  9. Il Cliente dovrà verificare la corrispondenza dell’accesso ottenuto rispetto a quanto oggetto di Offerta entro 8 (otto) giorni dall’avvenuto invio delle credenziali. Il mancato invio di contestazioni entro tale termine (da considerarsi perentorio) da parte del Cliente assumerà valore di accettazione senza riserve da parte dello stesso e, pertanto, nessuna contestazione successiva potrà essere sollevata dal Cliente in relazione alla conformità dell’accesso fornito rispetto all’Offerta.
  10. Nel caso previsto dal precedente comma 9, il mancato inoltro della segnalazione da parte del Cliente entro il termine ivi previsto comporterà anche decadenza dalla garanzia sopra prevista.
  11. AS non assume alcuna garanzia in relazione alle prestazioni del software oggetto del Subscription Oracle, alla sua idoneità rispetto alle esigenze del Cliente, alle sue qualità e/o regolarità di funzionamento, all’assenza di bug o malfunzionamenti in genere, all’incompatibilità dello stesso con i sistemi (hardware e software) del Cliente, alla assenza di violazione di diritti d’autore e/o di privativa in relazione al software, e, più in generale alle caratteristiche tecniche del software medesimo. Il Cliente riconosce che la scelta della tipologia di software oggetto del Subscription Oracle è stata effettuata dal Cliente stesso in via del tutto indipendente, anche per il tramite di propri consulenti, senza alcun coinvolgimento di AS o del Suo personale.
  12. Conformemente alle Condizioni di Distribuzione in essere fra Oracle e AS, il Cliente prende atto ed accetta che Oracle o i suoi licenzianti mantengono la proprietà, anche intellettuale, relativamente ai software oggetto di Subscription Tutti i diritti sono riservati e mediante il Contratto non viene concesso al Cliente, nemmeno in forma implicita, per acquiescenza o altrimenti, alcun diritto diverso da quelli specificamente descritti in esso.
  13. Il Cliente prende altresì atto che Oracle potrà sospendere temporaneamente o disabilitare definitivamente le credenziali di accesso del Cliente al Software Oracle e al Sistema Cloud in cui lo stesso risiede in caso di violazione da parte del Cliente di uno qualunque degli obblighi previsti a proprio carico (ivi incluso il pagamento del corrispettivo dovuto: in relazione a quest’ultimo aspetto il Cliente riconosce che il mancato tempestivo pagamento del corrispettivo dallo stesso dovuto ad AS, legittimerà AS a non dare corso al pagamento del dovuto a Oracle. In tale ipotesi il Cliente riconosce che ogni conseguenza connessa a tale mancato pagamento rimarrà a proprio esclusivo carico, con esonero di responsabilità a favore di AS e con impegno del Cliente stesso a manlevare e tenere indenne AS da qualsivoglia onere, costo e/o similari che la stessa di trovasse a subire in relazione a tale mancato pagamento).
  14. Al Cliente non è consentito:
    • utilizzare il software oggetto di Subscription Oracle per scopi e finalità estranee a quanto previsto nel Contratto (incluse le disposizioni contenute nel T-CSA);
    • utilizzare il software oggetto di Subscription Oracle per attività collegate a progettazione, costruzione, manutenzione di centrali nucleari o comunque in attività connesse alla gestione di impianti nucleari;
    • rimuovere o modificare marchi, segni distintivi o informazioni relative al software di Oracle o dei suoi licenzianti;
    • prendere o cedere in locazione o in multiproprietà il software né fornire i servizi a canone per il software a terzi o comunque cedere l’uso a terzi (a meno che non sia diversamente permesso da Oracle);
    • effettuare o autorizzare il reverse engineering, disassemblaggio o decompilazione del software oggetto di Subscription (il suddetto divieto include a titolo esemplificativo l’analisi delle strutture di dati o materiali analoghi prodotti dal software);
    • divulgare i risultati di prove di valutazione o test del software senza il preventivo consenso di Oracle;
    • intraprendere azioni tali da poter recare danno ad Oracle od al software;
    • stipulare accordi che impongano di intraprendere azioni che siano in contrasto con quanto previsto nel Contratto, nel T-CSA e nelle presenti CG;
    • cedere a terzi le credenziali di accesso alla piattaforma cloud.

Articolo 39    Violazione di brevetti o diritti d’autore. Limitazione di responsabilità.

  1. Se un qualsiasi terzo dovesse contestare al Cliente che il software oggetto di Subscription Oracle viola i diritti di proprietà intellettuale, il Cliente dovrà:
    a. notificare tempestivamente per iscritto ad AS la contestazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne ha ricevuto notizia;
    b. delegare ad Oracle, in via esclusiva, la difesa e tutte le eventuali trattative per la composizione transattiva, conferendo allo stesso tutti i poteri necessari;
    c. fornire ad AS e ad Oracle tutte le informazioni, l’opportuna assistenza.
  2. Qualora Oracle ritenga, oppure venga stabilito, che il software possa aver violato i diritti di proprietà intellettuale di un terzo, Oracle potrà, a propria scelta, modificare il software in modo che non violi più i diritti di cui sopra (mantenendo tuttavia inalterata la sua utilità o funzionalità) oppure ottenere una licenza per consentirne il legittimo utilizzo. Nel caso in cui tali alternative non siano commercialmente ragionevoli, Oracle potrà risolvere il Contratto di Subscription Oracle. Per quanto non qui previsto, si rimanda al TCSAT-CSA. In tutte tali ipotesi il Cliente, nei confronti di AS, non potrà vantare alcuna pretesa, rimanendo AS estranea a qualsivoglia responsabilità.
  3. Il Cliente sarà tenuto ad indennizzare AS e Oracle, qualora un terzo dovesse contestare che il software, utilizzato in combinazione con qualsiasi prodotto o servizio dal Cliente, viola i suoi diritti di proprietà intellettuale e qualora tale contestazione avrebbe potuto essere evitata utilizzando in modo esclusivo il software.
  4. Il presente articolo prevede i rimedi esclusivi in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale, con esclusione di ogni altro rimedio a favore del Cliente.

Articolo 40  Subscription AS

  1. In caso di Subscription AS – in aggiunta alle ulteriori disposizioni contenute nella presente Sezione (ad eccezione degli articoli 38 e 39) nonché nella Parte generale delle presenti CG – il Contratto sarà regolato da quanto previsto nel presente articolo.
  2. Entro 5 (cinque) giorni dall’accettazione dell’Offerta AS invierà al Cliente una comunicazione a mezzo e-mail contenente le credenziali di accesso alla piattaforma cloud, se previsto dalla tipologia di prodotto oggetto di Subascription AS.
  3. Il Cliente, in caso di mancata ricezione della comunicazione contenente le credenziali menzionata al precedente comma 2 entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla regolare ricezione di Offerta accettata da parte di AS, dovrà darne notizia ad AS entro il termine perentorio massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni; decorso tale periodo di 10 (dieci) giorni senza che alcuna segnalazione del Cliente venga ricevuta da AS, fatti salvi unicamente i casi di dolo e/o colpa grave di AS, si intenderà adempiuta ogni obbligazione posta a carico di AS.
  4. AS garantirà la conformità dell’accesso fornito rispetto a quanto oggetto di Offerta garantendo altresì che il software AS oggetto di accesso sarà messo a disposizione nella versione più aggiornata disponibile e impegnandosi a mantenere tale software costantemente aggiornato.
  5. Il Cliente dovrà verificare la corrispondenza dell’accesso ottenuto rispetto a quanto oggetto di Offerta entro 8 (otto) giorni dall’avvenuto invio delle credenziali. Il mancato invio di contestazioni entro tale termine (da considerarsi perentorio) da parte del Cliente assumerà valore di accettazione senza riserve da parte dello stesso e, pertanto, nessuna contestazione successiva potrà essere sollevata dal Cliente in relazione alla conformità dell’accesso fornito rispetto all’Offerta.
  6. Nel caso previsto dal precedente comma 3, il mancato inoltro della segnalazione da parte del Cliente entro il termine ivi previsto comporterà anche decadenza dalla garanzia sopra prevista.
  7. AS si riserva la possibilità di apportare al software tutte le modifiche e/o migliorie ritenute necessarie per il corretto e/o migliore funzionamento del software medesimo; il Cliente prende atto e accetta che tali interventi modificativi possono determinare la modifica o l’eliminazione di alcune funzionalità del software.
  8. AS non assume alcuna garanzia in relazione all’idoneità del software rispetto alle esigenze del Cliente e all’incompatibilità dello stesso con i sistemi (hardware e software) del Cliente. Il Cliente riconosce che la scelta della tipologia di software oggetto del Subscription AS è stata effettuata dal Cliente stesso in via del tutto indipendente, anche per il tramite di propri consulenti, senza alcun coinvolgimento di AS o del Suo personale.
  9. Al Cliente non è consentito:
    a. utilizzare il software e/o la piattaforma cloud al fine di conservare, inviare, pubblicare, trasmettere e/o condividere Dati che (i) siano in contrasto o violino i diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità di AS o di terzi; (ii) abbiano contenuti discriminatori, diffamatori, calunniosi o minacciosi; (iii) contengano materiale pornografico, pedopornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale; (iv) contengano virus, worm, trojan horse o, comunque, altri elementi informatici di contaminazione, distruzione o danneggiamento del sistema e/o del software; (v) costituiscano attività di spamming, phishing e/o simili; (vi) siano in ogni caso in contrasto con le disposizioni normative e/o regolamentari applicabili;
    b. utilizzare il software oggetto di Subscription AS per scopi e finalità estranee a quanto previsto nel Contratto;
    c. rimuovere o modificare marchi, segni distintivi o informazioni relative al software di AS o dei suoi licenzianti;
    d. prendere o cedere in locazione o in multiproprietà il software né fornire i servizi a canone per il software a terzi o comunque cedere l’uso a terzi;
    e. effettuare o autorizzare il reverse engineering, disassemblaggio o decompilazione del software oggetto di Subscription (il suddetto divieto include a titolo esemplificativo l’analisi delle strutture di dati o materiali analoghi prodotti dal software);
    f. divulgare i risultati di prove di valutazione o test del software senza il preventivo consenso di AS;
    g. intraprendere azioni tali da poter recare danno ad AS od al software;
    h. stipulare accordi che impongano di intraprendere azioni che siano in contrasto con quanto previsto nel Contratto e nelle presenti CG;
    i. cedere a terzi le credenziali di accesso alla piattaforma cloud.
  10.  In caso di violazione di quanto precede, AS si riserva il diritto di interdire al Cliente l’utilizzo del Software e/o della piattaforma cloud e di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.;
  11. Salvo che ciò sia necessario per adempiere a disposizioni di legge e/o a richieste dell’autorità giudiziaria, AS non è tenuta in alcun modo alla verifica dei dati inseriti dal Cliente nel software e/o nella piattaforma cloud e, pertanto, AS non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per danni e/o perdite, diretti o indiretti e di qualsiasi natura, derivanti dal contenuto di tali dati, dalla loro correttezza e/o da errori e/o omissioni agli stessi riferibili.
  12. AS si riserva altresì di sospendere o interrompere l’accesso alla piattaforma cloud: (i) qualora ricorrano ragioni di sicurezza e/o riservatezza; (ii) in caso di violazione degli obblighi di legge in materia di utilizzo dei servizi informatici e della rete internet; (iii) nel caso in cui si verifichino problematiche ai Server e/o ai Software e/o alla piattaforma cloud che non siano rimediabili senza sospendere l’accesso da parte del Cliente, in ogni caso previo avviso scritto al Cliente circa le ragioni della sospensione e le tempistiche di intervento previste.

Articolo 41    Durata. Recesso.

  1. La durata del Subscription è riportata in Offerta; alla scadenza ivi indicata il Contratto cesserà senza possibilità di rinnovo automatico. Non è ammesso il recesso anticipato da parte del Cliente.
  2. AS potrà recedere in ogni tempo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Articolo 42    Corrispettivo. Penale.

  1. Il corrispettivo dovuto dal Cliente è indicato in Offerta ove è altresì indicata la periodicità di pagamento dello stesso.
  2. In caso di mancato pagamento del corrispettivo entro la scadenza prevista in Offerta, AS potrà sospendere l’accesso del Cliente alla piattaforma cloud sino alla effettuazione del pagamento ai sensi dell’art. 1460 c.c.. In tale ipotesi il Cliente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di AS connessa alla mancata fruizione della piattaforma cloud e dei software.
  3. In ogni ipotesi di cessazione di efficacia del contratto per fatto imputabile al Cliente, quest’ultimo sarà tenuto a pagare ad AS – a titolo di penale – un importo pari alla somma dei corrispettivi che sarebbero stati dovuti sino alla scadenza contrattuale; il Cliente riconosce espressamente la congruità di tale penale, rinunciando all’applicazione dell’art. 1384 c.c. E’ fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno a favore di AS.

Articolo 43     Dati del Cliente o comunque trasmessi dal Cliente.

  1. Il Cliente rimane unico ed esclusivo titolare di tutti i dati e le informazioni che lo stesso caricherà nella piattaforma cloud in relazione al Contratto; parimenti, ogni responsabilità connessa ai tali dati e informazioni, graverà unicamente sul Cliente medesimo.
  2. In relazione al solo Subscription AS, in ogni caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi ragione intervenuta, il Cliente avrà la facoltà di estrarre copia dei propri dati, documenti e/o contenuti tramite le funzionalità presenti sulla piattaforma cloud per un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di cessazione del Contratto.
  3. In alternativa, in relazione al solo Subscription AS, la restituzione di tali dati, documenti e/o contenuti potrà essere richiesta dal Cliente attraverso modalità da concordare con AS e dietro pagamento di corrispettivo che verrà concordato.
  4. Il Cliente prende atto che, decorsi i termini indicati al precedente comma 2, AS sarà autorizzata a cancellare tutti i dati e le informazioni caricate dal Cliente senza alcun preventivo avviso allo stesso.
  5. Il Cliente prende atto e riconosce che AS non effettua alcuna copia di backup dei dati e delle informazioni caricate dal Cliente sulla piattaforma cloud; il Cliente è esclusivo responsabile dell’effettuazione di copia di backup dei predetti dati e/o informazioni e, come tale, ogni rischio di deterioramento di tali dati e/o informazioni rimane ad esclusivo carico del Cliente medesimo.
  6. Il Cliente prende atto e accetta che i dati inseriti nel software oggetto di Subscription AS potranno venire trasmessi anche a società terze con cui AS collabora per la prestazione del servizio; qualora il Cliente carichi sulla piattaforma cloud dati di soggetti terzi, ogni responsabilità in ordine al trattamento di tali dati ricadrà unicamente sul Cliente stesso, con esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo ad AS.

Articolo 44    Responsabilità. Limitazioni

  1. La scelta del software oggetto del Subscription è effettuata direttamente dal Cliente; conseguentemente, il rischio dell’eventuale incompatibilità fra il software e l’infrastruttura tecnologica del Cliente, ovvero la non rispondenza dello stesso alle esigenze del Cliente, rimane a carico esclusivo di quest’ultimo.
  2. AS non sarà responsabile nei confronti dei terzi per qualunque danno diretto o indiretto, incidentale o consequenziale che sia stato cagionato dall’utilizzo improprio del software e/o della piattaforma cloud per un utilizzo non conforme alle indicazioni o direttive di AS sul software e/o sulla piattaforma cloud, oppure dovuto a negligenza, imperizia, imprudenza, azioni e/o omissioni dolose o colpevoli del Cliente o di terzi, non imputabili ad AS.
  3. AS non potrà essere ritenuta responsabile per malfunzionamenti del software e/o della piattaforma cloud, causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di proprietà del Cliente o di società selezionate dal Cliente per la somministrazione di tali servizi.
  4. AS non potrà essere ritenuta responsabile per il malfunzionamento del software a causa di non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi in dotazione del Cliente.
  5. Nel caso in cui il Cliente operasse modifiche o alterazioni di qualsiasi tipo al software e/o alla piattaforma cloud, AS non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati a terzi o malfunzionamenti.